Descrizione
Si tratta di una richiesta che il genitore deve avanzare nei confronti del capo d’istituto nel caso in cui, per problemi di salute emersi all’inizio o nel corso dell’anno scolastico e legati ad infortuni o malattie, il/la proprio/a figlio/a abbia serie difficoltà a partecipare alle lezioni pratiche di educazione fisica.
L’obbligo dell’educazione fisica è regolamentato dall’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 2006, n. 122, recante “Regolamento recante norme in materia di obbligo di istruzione e di qualità del sistema educativo”, stabilisce le modalità e le condizioni per la dispensa dell’educazione fisica.
L’articolo 10 afferma:
“L’educazione fisica e sportiva è parte integrante dell’obbligo di istruzione e concorre al processo educativo. I programmi dell’educazione fisica e sportiva sono adeguati alle diverse età degli alunni e tengono conto delle loro attitudini e capacità. Per gravi motivi di salute, accertati dal medico scolastico con il visto del medico di base, l’alunno può essere dispensato totalizzando una votazione nell’anno non inferiore a 8/10, di cui l’educazione fisica e sportiva costituisce parte integrante.”
In pratica, un alunno può essere dispensato dall’educazione fisica solo per gravi motivi di salute, e questa dispensa deve essere certificata dal medico scolastico e dal medico di base. La votazione complessiva dell’anno deve essere non inferiore a 8/10, e l’educazione fisica costituisce parte integrante di questa valutazione.